- Indice degli argomenti
- Introduzione sulla normativa in acustica
- Adempimenti per le attività produttive
- Adempimenti per edifici residenziali, ospedali, luoghi di quiete
- Adempimenti per le imprese costruttrici
- Adempimenti per i privati cittadini
- Adempimenti per i datori di lavoro
Introduzione sulla normativa in acustica
Le prescrizioni che la legge fornisce in materia di acustica discendono dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico L. n. 447 del 26 ottobre 1995 e dai suoi numerosi decreti attuativi. Lo scenario normativo attuale appare estremamente ramificato e complesso. Ad una prima analisi sembrerebbero non poche le carenze normative, in taluni casi, o le sovrapposizioni prescrittive, in altri. Due sono i fattori che hanno determinato un simile status: da un lato la necessità, da parte del legislatore, di far fronte alle molteplici peculiarità di ciascuno dei diversi ambiti in cui l'acustica si articola; dall'altro la vetustà della legge quadro che ormai è giunta al suo venticinquesimo anno di età assistendo, senza subire grandi aggiornamenti, ai profondi mutamenti delle dinamiche sociali connesse con l'inquinamento acustico. Scopo di questo articolo è dunque fare chiarezza tra gli intricati meandri legislativi e fornire una quanto più possibile esaustiva casistica degli adempimenti di legge relativi a ciascuno dei casi pratici in cui il cittadino od il consulente possa imbattersi.
Adempimenti per le attività produttive
Si parta dal caso in cui il cittadino intenda avviare una nuova attività produttiva. A seconda della tipologia di attività consegue l'obbligo o meno di produrre una determinata documentazione ai fini dell'ottenimento del permesso all'avvio dell'attività stessa. Ebbene, se si tratta di una delle tipologie elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 è richiesta una semplice autocertificazione in cui il legale rappresentante dichiari di rientrare tra gli esercizi di cui all'allegato B.
Si prenda, a titolo di esempio, il caso di un Internet Point, presente alla voce numero 21 del suddetto elenco:il legislatore prevede una trascurabile produzione di rumore pertanto il titolare deve solo autocertificare di rientrare in quell'elenco. Se, tuttavia, l'attività dispone di una sorgente di rumore che supera i limiti vigenti, allora in tal caso l'articolo 4 comma 3 del decreto, nonostante si tratti di una delle attività autorizzate all'uso dell'autocertificazione, impone l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica.
Il tecnico deve certificare il superamento dei limiti e delineare le procedure che il titolare deve seguire al fine di rientrare nei limiti consentiti. Solo a questo punto può essere rilasciato il permesso all'avvio dell'attività. Dunque se si tratta di una delle tipologie elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 è opportuno che il legale rappresentante valuti inizialmente, anche avvalendosi di un tecnico competente, se l'attività può superare o meno i limiti vigenti: nel primo caso deve effettuare la valutazione di impatto acustico, nel secondo caso può ricorrere semplicemente all'autocertificazione.
Rappresentano una eccezione a quanto appena detto le sole attività elencate ai punti 2,3,4,7,8,9,10,12 del decreto. Tali attività, infatti, qualora utilizzino impianti di diffusione sonora o svolgano eventi con diffusione di musica, anche se rientrano nel suddetto elenco, sono obbligate ad effettuare la valutazione di impatto acustico. Tutte le altre attività, cioè quelle non presenti nell'elenco, sono obbligate ad effettuare la valutazione di impatto acustico, così come prescritto dall'articolo 8 comma 2 della legge quadro.
Ma cosa è una valutazione di impatto acustico?
Essa non è altro che una relazione tecnica in cui il tecnico competente in acustica delinea i livelli di rumore che l'attività in fase di esercizio emette verso gli spazi esterni adibiti a persone
e/o comunità e verso l'ambiente abitativo acusticamente più penalizzato. I predetti livelli devono essere giustamente inferiori ai limiti vigenti relativamente alla classe acustica propria
dell'area territoriale, definita dal piano di classificazione acustica comunale, se operativo, ovvero in fase transitoria, secondo la
declaratoria di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.
La valutazione di impatto acustico (VIA) prende il nome di “previsionale” (VPIA) nel caso in cui le sorgenti rumorose afferenti l'attività in esame non siano ancora installate per cui il tecnico
redige la relazione tecnica a seguito di un opportuno calcolo, per l'appunto, previsionale.
Tutto quanto appena detto vale non solo in caso di nuova apertura ma anche in caso di modifica, potenziamento, cambio di ubicazione e cambio di gestione.
Prima di chiudere il ventaglio di casistiche relative all'avvio di nuove attività produttive è necessario soffermarsi su gli impianti elettroacustici di diffusione sonora. Qualunque sia l'attività in esame, presente o meno nell'elenco di cui sopra, se vi è installato un impianto elettroacustico di diffusione sonora, il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 obbliga il legale rappresentante ad effettuarne la verifica di idoneità. Il tecnico competente in acustica deve verificare che l'impianto non superi i limiti previsti dal suddetto decreto e, in caso contrario, limitarne la potenza al fine di renderlo rispondente ai requisiti richiesti dalla norma. Per impianto elettroacustico di diffusione sonora si intende un qualsiasi apparecchio elettrico che diffonda onde sonore mediante diffusori distanziabili dal corpo centrale.
Adempimenti per edifici residenziali, ospedali, luoghi di quiete
Si esamini ora, invece, il caso della realizzazione di insediamenti quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici. Essendo la quiete chiaramente uno dei fattori principali che caratterizzano i suddetti ambienti, l'articolo 8 comma 3 della legge quadro obbliga il legale rappresentante ad effettuare preventivamente una valutazione di clima acustico. Il tecnico competente in acustica incaricato deve verificare, prima dell'inizio delle opere di realizzazione, che il contesto acustico dell'area sia idoneo ad ospitare i suddetti insediamenti. Nella pratica il livello di rumore medio della zona, in base alla classificazione acustica del territorio, deve risultare inferiore al limite assoluto di immissione di cui al D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Nel caso la nuova realizzazione sia di tipo residenziale, l'articolo 8 comma 3bis della legge quadro obbliga il legale rappresentante della ditta costruttrice a produrre una autocertificazione di clima acustico firmata da un tecnico competente, il quale deve asseverare che il contesto acustico dell'area è idoneo ad ospitare il nuovo insediamento abitativo.
Adempimenti per le imprese costruttrici
L'impresa costruttrice deve fare in modo che l'edificio residenziale rispetti, dal punto di vista acustico, altri determinati requisiti. Tali requisiti sono detti “requisiti acustici passivi degli edifici” e sono stati stabiliti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 relativamente alle realizzazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto. Gli appartamenti devono essere progettati con particolare attenzione alle trasmissioni di rumore dall'esterno e dagli ambienti adiacenti nonché alla rumorosità degli impianti tecnologici asserviti all'edificio. Il tecnico competente in acustica, in fase di collaudo, deve verificare l'ottemperanza di cinque specifici parametri ai limiti descritti all'interno del testo del decreto.
Adempimenti per i privati cittadini
Nonostante gli ambienti abitativi debbano rispondere ai suddetti criteri costruttivi tesi alla salvaguardia del comfort acustico, nessun cittadino può immettere all'interno della privata proprietà altrui un livello di rumore che superi la normale tollerabilità. In questo ambito vige l'articolo 844 del Codice Civile il quale, in seno esclusivamente ai rapporti tra privati, demanda alla giurisprudenza il compito di stabilire il limite entro cui una produzione di rumore possa considerarsi tollerabile o meno, nonostante l'art. 6-ter della legge 27 febbraio 2009 prescriva che nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
Adempimenti per i datori di lavoro
La casistica degli adempimenti di legge legati all'acustica si chiude con l'ultima macro-area normativa che riguarda i luoghi di lavoro. All'interno dei luoghi di lavoro, infatti, il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 impone al datore di lavoro l'obbligo di effettuare una valutazione del rischio di esposizione professionale al rumore per i lavoratori e tutti gli addetti impiegati. In taluni casi i livelli di rumore sono tali da richiedere una idonea relazione tecnica che contenga il calcolo del livello di esposizione giornaliero al rumore e le opportune misure da adottare al fine di prevenire una maggiore esposizione al rischio.
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