I luoghi in cui viviamo sono normalmente ricchi i suoni di ogni tipo. Alcuni sono notoriamente fastidiosi come il rumore del traffico veicolare o di una
lavorazione industriale. Altri sono indubbiamente piacevoli come la musica di un teatro o il cinguettio degli uccelli. Altri ancora sono effettivamente
indispensabili come le parole di una conversazione o l'allarme di un mezzo in manovra. Infine alcuni suoni sono semplicemente naturali come il fruscio del
vento o lo scroscio della pioggia. Ogni ambiente di vita è dunque "colorato" da un certo numero di suoni e non può mai in alcun modo esserne totalmente privo.
Che essi siano fastidiosi o piacevoli, indispensabili o naturali, i suoni sono presenti ovunque e ciò prescinde dalla nostra volontà. Pertanto non possiamo
fare a meno di sopportare il frastuono di una strada trafficata né tantomeno insonorizzare al nostro passaggio il corridoio di un ufficio.
Tuttavia, e qui veniamo al punto, all'interno della nostra casa abbiamo il diritto di governare sulla qualità acustica. L'ambiente domestico è l'unico spazio
ove siamo liberi di decidere quali suoni ascoltare e quali no. Ovviamente nei limiti del possibile, abbiamo facoltà di selezionare i segnali acustici che ci
devono accompagnare durante le ore in cui desideriamo soggiornare in casa.
Proprio perché questo diritto alla quiete è sacrosanto, il legislatore tutela in
ogni modo il cittadino consentendogli di godere del confort acustico della propria abitazione. Il bar sotto casa, ad esempio, deve rispettare il limite
differenziale di immissione stabilito da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 novembre 1997 in attuazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
L'ascensore dello stabile condominiale deve rispettare l'indice Lid, rumore da impipanti a funzionamento discontinuo,
stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997.
E il vicino dell'appartamento attiguo che suona il pianoforte? La vicina del
piano di sopra che cammina con i tacchi dentro casa tutto il giorno? Il cane del condomino che abbaia in continuazione? Quale normativa ci tutela dai vicini
rumorosi? Ebbene, anche se poco conosciuta, esiste un'apposita normativa che disciplina i rapporti tra privati in relazione al rumore. Si tratta dell'articolo
844 del Codice Civile. Esso recita: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e
simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare
questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un
determinato uso.". Dunque il condomino che abita nelle adiacenze della nostra casa non può immettere nel nostro ambiente privato un livello di rumore che superi
la normale tollerabilità. A quel tempo il legislatore non prescrisse quale fosse il numero di decibel (dB) massimo consentito in quanto ritenne di demandare ai
giudici di merito il compito di stabilire, caso per caso, a quanti decibel corrispondesse il limite della normale tollerabilità. Di fatto però nel tempo la
giurisprudenza si è allineata nel seguire questa definizione: "rettamente il giudice di merito ritiene eccedenti il limite normale le immissioni che superano di
3 decibel la rumorosità di fondo. (Sentenza Cassazione del 06/01/1978 n. 38) … […] … cosicché è stato applicato correttamente il cosiddetto criterio comparativo.
(Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 4848 del 27.2.2013)".

Esempio di rilevazione fonometrica con criterio comparativo
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