Di seguito si riportano le più influenti sentenze di Cassazione dei Tribunali italiami riguardanti il criterio comparativo e la normale tollerabilità nelle immissioni di rumore nella proprietà privata. È importante conoscerle se si è in procinto di effettuare una perizia fonometrica privata per misurare il rumore dentro casa.
- Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 4848 del 27.2.2013
- Sentenza Cassazione Sezione Settima Penale n. 26107/2006
- Sentenza Cassazione del 13/09/2004 n. 36241
- Sentenza Cassazione del 03/08/2001 n. 10735
- Sentenza Tribunale Monza n. 1983/1991
- Sentenza Cassazione del 06/01/1978 n. 38
- Sentenza Cassazione del 04/12/1978 n. 5695
Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 4848 del 27.2.2013
La Corte territoriale (Corte di Apello di Milano) ha affermato che il giudice di primo grado aveva basato
la propria pronuncia su di uno scrupoloso accertamento peritale che aveva con sentito di rilevare delle
immissioni che superavano notevolmente il limite comunemente accettato dei 3 decibel sul rumore di fondo;
ha aggiunto che tale accertamento era avvenuto in momenti diversi e senza preavviso delle parti, in modo
quindi da ritenerlo sufficientemente obiettivo; il giudice di appello ha quindi confermato il superamento
della normale tollerabilità dei rumori provenienti dal parco giochi in questione; orbene la sentenza
impugnata, avendo chiaramente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata ed
avendo quindi indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ha dato luogo ad un
accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede;
in effetti l'accertamento peritale cui la sentenza impugnata ha aderito ha avuto riguardo a valutare il
limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non in senso assoluto, ma relativamente alla situazione
ambientale della zona oggetto delle lamentate immissioni senza prescindere dalla valutazione della
rumorosità di fondo, ossia della fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori
denunciati come immissioni abnormi (vedi in tal senso Cass. 5-8-2011 n. 17051), cosicchè è stato
applicato correttamente il cosiddetto criterio comparativo.
Sentenza Cassazione Sezione Settima Penale n. 26107/2006
Con sentenza del 1° lug. del 2005, il tribunale di Catania condannava D.B. V. alla pena di euro 100,00
di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno nei confronti della
parte offesa costituitasi parte civile, liquidato nella misura di euro 1000,00 nonché al rimborso delle
spese sostenute dalla stessa parte civile, quale responsabile del reato di cuiall'art. 659 c.p. [1]
perché, no impedendo l'ininterrotto abbaiare, anche notturno dei due cani presenti nell'immobile del
quale aveva la disponibilità, disturbava il riposo e l'occupazione di P.R.
Sentenza Cassazione del 13/09/2004 n. 36241
Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani e' un solo vicino . A fare scattare la
responsabilità del proprietario dell'animale, infatti, non e' ''l'effettivo raggiungimento di plurime
persone'', ma la ''potenzialità' diffusiva'' dell'abbaiare dell'animale.
Sentenza Cassazione del 03/08/2001 n. 10735
"…Al riguardo è sufficiente osservare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di
legittimità quello secondo il quale hanno finalità e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c.,
da una parte, e, dall'altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che
fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di
immissioni rumorose ( segnatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991
richiamato nel primo motivo di ricorso ). Il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è
volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I
secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano
nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398).
Nella specie la corte distrettuale si è correttamente uniformata al detto costante principio
giurisprudenziale e, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ha fissato in 3 db il
limite accettabile di incremento del rumore (superato dal suono proveniente, pur se non costantemente,
dai pianoforti della A. nei giorni feriali e nelle ore pomeridiane ed anche se non costantemente)
affermando che l'indicato limite rappresentava "un valido ed equilibrato parametro di valutazione" tale
da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari…"
Sentenza Tribunale Monza n. 1983/1991
"Più precisamente, ed anche in base a nozioni di comune esperienza, deve ritenersi che il punto
d'intollerabilità sia raggiunto allorché il rumore stesso sia di intensità doppia rispetto al rumore di
fondo. In termini di misure scientifiche, si può dire che l'orecchio umano è già in grado di percepire
variazioni di un solo decibel; e che, tenuto conto che la misurazione in decibel si basa su una scala
logaritmica, un aumento di tre decibel corrisponde già ad un raddoppio della intensità del suono. Ne
deriva che il limite di tollerabilità cui far riferimento è dato da un aumento di tre decibel rispetto
al rumore di fondo (criterio ormai costantemente adottato in giurisprudenza, cfr. ad esempio Cass. 6
Gennaio 1978 n.38)"
Sentenza Cassazione del 06/01/1978 n. 38
"Posto che per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della
rumorosità di fondo della zona in relazione alla reattività dell'uomo medio, rettamente il giudice di
merito ritiene eccedenti il limite normale le immissioni che superano di 3 decibel la rumorosità di
fondo"
Sentenza Cassazione del 04/12/1978 n. 5695
" Il limite di tollerabilità delle immissioni ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che
deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali sociali dei
luoghi, delle attività normalmente svolte , del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni e,
con particolare riferimento, riguardo alle immissioni sonore, occorre far riferimento alla cosiddetta
rumorosità di fondo della zona e cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non
identificabili continui e caratteristici del luogo, sui quali s'innestano di volta in volta rumori più
intensi prodotti da voci veicoli ecc… Il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto,
è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivato e
immune da vizi logici"
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