Tecnico competente in acustica ing. Martino Greco durante una rilevazione fonometrica per una valutazione di impatto acustico a Roma nei pressi di una sorgente sonora

Sentenze rumore

Di seguito si riportano le più influenti sentenze di Cassazione dei Tribunali italiami riguardanti il criterio comparativo e la normale tollerabilità nelle immissioni di rumore nella proprietà privata. È importante conoscerle se si è in procinto di effettuare una perizia fonometrica privata per misurare il rumore dentro casa.





Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 4848 del 27.2.2013
La Corte territoriale (Corte di Apello di Milano) ha affermato che il giudice di primo grado aveva basato la propria pronuncia su di uno scrupoloso accertamento peritale che aveva con sentito di rilevare delle immissioni che superavano notevolmente il limite comunemente accettato dei 3 decibel sul rumore di fondo; ha aggiunto che tale accertamento era avvenuto in momenti diversi e senza preavviso delle parti, in modo quindi da ritenerlo sufficientemente obiettivo; il giudice di appello ha quindi confermato il superamento della normale tollerabilità dei rumori provenienti dal parco giochi in questione; orbene la sentenza impugnata, avendo chiaramente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata ed avendo quindi indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ha dato luogo ad un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede; in effetti l'accertamento peritale cui la sentenza impugnata ha aderito ha avuto riguardo a valutare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non in senso assoluto, ma relativamente alla situazione ambientale della zona oggetto delle lamentate immissioni senza prescindere dalla valutazione della rumorosità di fondo, ossia della fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (vedi in tal senso Cass. 5-8-2011 n. 17051), cosicchè è stato applicato correttamente il cosiddetto criterio comparativo.




Sentenza Cassazione Sezione Settima Penale n. 26107/2006
Con sentenza del 1° lug. del 2005, il tribunale di Catania condannava D.B. V. alla pena di euro 100,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno nei confronti della parte offesa costituitasi parte civile, liquidato nella misura di euro 1000,00 nonché al rimborso delle spese sostenute dalla stessa parte civile, quale responsabile del reato di cuiall'art. 659 c.p. [1] perché, no impedendo l'ininterrotto abbaiare, anche notturno dei due cani presenti nell'immobile del quale aveva la disponibilità, disturbava il riposo e l'occupazione di P.R.




Sentenza Cassazione del 13/09/2004 n. 36241
Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani e' un solo vicino . A fare scattare la responsabilità del proprietario dell'animale, infatti, non e' ''l'effettivo raggiungimento di plurime persone'', ma la ''potenzialità' diffusiva'' dell'abbaiare dell'animale.




Sentenza Cassazione del 03/08/2001 n. 10735
"…Al riguardo è sufficiente osservare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale hanno finalità e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c., da una parte, e, dall'altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose ( segnatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 richiamato nel primo motivo di ricorso ). Il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398). Nella specie la corte distrettuale si è correttamente uniformata al detto costante principio giurisprudenziale e, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ha fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore (superato dal suono proveniente, pur se non costantemente, dai pianoforti della A. nei giorni feriali e nelle ore pomeridiane ed anche se non costantemente) affermando che l'indicato limite rappresentava "un valido ed equilibrato parametro di valutazione" tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari…"




Sentenza Tribunale Monza n. 1983/1991
"Più precisamente, ed anche in base a nozioni di comune esperienza, deve ritenersi che il punto d'intollerabilità sia raggiunto allorché il rumore stesso sia di intensità doppia rispetto al rumore di fondo. In termini di misure scientifiche, si può dire che l'orecchio umano è già in grado di percepire variazioni di un solo decibel; e che, tenuto conto che la misurazione in decibel si basa su una scala logaritmica, un aumento di tre decibel corrisponde già ad un raddoppio della intensità del suono. Ne deriva che il limite di tollerabilità cui far riferimento è dato da un aumento di tre decibel rispetto al rumore di fondo (criterio ormai costantemente adottato in giurisprudenza, cfr. ad esempio Cass. 6 Gennaio 1978 n.38)"




Sentenza Cassazione del 06/01/1978 n. 38
"Posto che per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della rumorosità di fondo della zona in relazione alla reattività dell'uomo medio, rettamente il giudice di merito ritiene eccedenti il limite normale le immissioni che superano di 3 decibel la rumorosità di fondo"




Sentenza Cassazione del 04/12/1978 n. 5695
" Il limite di tollerabilità delle immissioni ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte , del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni e, con particolare riferimento, riguardo alle immissioni sonore, occorre far riferimento alla cosiddetta rumorosità di fondo della zona e cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili continui e caratteristici del luogo, sui quali s'innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci veicoli ecc… Il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivato e immune da vizi logici"

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