Tecnico competente in acustica ing. Martino Greco durante una rilevazione fonometrica per una valutazione di impatto acustico a Roma nei pressi di una sorgente sonora

Analisi amianto copertura tetto condominio

Quando si parla di amianto nei capannoni industriali o sul tetto o sulle coperture dei condomini bisognerebbe parlare più correttamente di materiali contenenti amianto. L'amianto, detto anche asbesto, è un materiale fibroso che viene addizionato all'interno di altre matrici per conferire ad esse le sue peculiari proprietà. L'amianto garantisce maggiore isolamento termico e resistenza al fuoco. Tra gli anni 60' e 70' l'eternit, ossia cemento con fibre di amianto, ha rappresentato una soluzione progettuale molto utilizzata dai costruttori, pertanto ad oggi la sua presenza all'interno degli edifici è purtroppo ancora dilagante. L'amianto può trovarsi nelle tegole ondulate delle coperture dei capannoni industriali, anzi in realtà lo si nota troppo frequentemente. Il problema è che spesso i lucernai e le finestre, che sono poste sulla sommità del capannone per portare la luce all'interno, sono deteriorati o infranti per cui l'eternit è a vista. La polvere di sgretolamento dunque, mentre cade verso il basso del capannone, può rilasciare le fibre di amianto in essa contenute. Sempre in ambito industriale l'amianto può trovarsi spruzzato su raccordi e tubazioni e, se non ricoperto a dovere, può presentare zone di formazione di fibre direttamente a contatto con l'ambiente. L'amianto è molto presente nei cornicioni degli edifici condominiali nella fattispecie delle caratteristiche tegole ondulate di color grigio scuro. In alcuni casi si nota che le tegole sono verniciate e presentano colori diversi. Si tratta di precedenti interventi di bonifica mediante rivestimento di vernici particolari che mpediscono il rilascio delle fibre. Tuttavia non di rado si rileva che lo strato di vernice col tempo si è detriorato lasciando nuovamente scoperta la tegola e, nella peggiore delle ipotesi, la parte di tegola scoperta riporta danni dovuti all'abrasione subita durante il deterioramento della vernice ricoprente. Infine l'amianto, specie negli stabili costruiti tra gli anni '60 e '70, è presente nelle canne fumarie e nei cassoni dell'acqua che si trovano sui terrazzi o negli scantinati dell'edificio.

Vi sono dunque degli obblighi derivanti dalla pressante esigenza di rimozione dell'amianto dal territorio. Il DM 06/09/1994 prescrive l'obbligo per tutti i proprietari e/o gestori di edifici di effettuare la verifica della presenza di amianto. Oggetto del decreto sono tutti gli edifici pubblici e privati sia ad uso abitativo che industriale che commerciale. Quindi tutti coloro che posseggono o gestiscono un immobile in cui vi sia la presenza di amianto sono obbligati a incaricare un esperto per fare la verifica. Tale verifica deve prevedere due fasi di ispezione:
- Valutazione dell'indice di degrado dei materiali contenenti amianto
- Determinazione della concentrazione di fibre asbestiformi disperse in aria
La Regione Lombardia ha messo a disposizione una check-list finalizzata al calcolo dell'indice di degrado I.D. mediante una formula che assegna un valore numerico univoco e che si ricava dall'indagine condotta sotto diversi punti di vista; mentre per la determinazione della concentrazione di amianto occorre effettuare un certo numero di campionamenti strumentali. Tali campionamenti consistono nell'aspirare un certo volume di aria mediante appositi macchinari specifici e successivamente determinare, con tecnica analitica di microscopia ottica a contrasto di fase MOCF, la concentrazione di fibre di amianto presenti in quell'aria campionata esprimendo tale grandezza in fibre per litro ff/l.

L'esito della verifica stabilisce in ultima analisi quali sono gli obblighi conseguenti per il proprietario e/o gestore dell'edificio. In alcuni casi (quando l'indice di degrado I.D. è maggiore o uguale di 45 oppure quando la concentrazione di fibre asbestiformi supera il valore di 20 ff/l) risulta necessario un intervento di rimozione amianto; in altri casi (quando l'indice di degrado I.D. è compreso tra 25 e 44 oppure quando la concentrazione di fibre asbestiformi supera il valore di 20 ff/l) si tratta di bonifica amianto; nella migliore delle ipotesi (quando l'indice di degrado I.D. è minore o uguale di 25 e la concentrazione di fibre asbestiformi non supera il valore di 20 ff/l) è sufficiente ripetere la verifica dopo due anni. Il DGR 458/2007 ribadisce l'incalzante urgenza di provvedere ad una mappatura della presenza di amianto sul territorio. Pertanto è consigliabile operare la valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti cemento - amianto prima di passare alla definitiva rimozione. Tale intervento come visto potrebbe infatti non essere immediatamente necessario. L'esito della valutazione potrebbe comportare una più economica bonifica o addirittura un semplice riesame da effettuarsi nei due anni successivi. Quanto detto vale fermo restando il termine ultimo del 2018 (di cui si sta parlando da tempo) per la completa e definitiva rimozione dell'amianto su tutto il territorio dell'Unione Europea. Scarica il D.M. 06-09-94.pdf.